Sequestro di gatto

Notizia di oggi ricavata dall' Agenzia Ansa. Il sequestro ha comportato l'accusa di estorsione da parte della Procura di Firenze.

Nessun animale ha subito violenza durante la scrittura di questo post.

Raramente mi capita di leggere i titoli di coda nei film: in televisione, in genere ad eccezione delle pay-tv, li saltano per dare spazio alla pubblicità, al cinema o scappo prima del loro scorrimento per evitare la coda all'uscita o si accendono le luci in sala prima che siano scorsi per intero. Una scritta, in genere, chiude questi titoli e recita, più o meno, andando io a memoria, "nessuna animale ha subito maltrattamenti nella realizzazione di questo film". Mi sono sempre domandato se questa fosse una sorta di autocertificazione da parte della produzione oppure il diritto degli animali impiegati nelle opere cinematografiche ( o televisive ) fossero tutelati tramite l'opera di un ente certificatore. Per non creare aspettative me lo domando ancora adesso per le produzioni non statunitensi. Nelle cronache locali oggi i giornali riportano le polemiche relative alla realizzazione di una scena del film Baaria (nel mio profilo facebook e in twitter ho postato alcuni links al proposito). Certamente opera la dichiarazione universale dei diritti dell'animale (articolo 13b e forse art.10).
Negli States un ente certifica l' avvenuto rispetto del diritto animale durante la realizzazione del film. Si tratta dell' American Humane titolare proprio di una sorta di potere certificatorio che esercita tramite la dizione a piè di titolo di coda "Nessun animale...". Vi invito a visitare il sito dell' American Humane. Qui si trovano, tra l'altro, molte recensioni di film nelle sale dal punto di vista del rispetto degli animali nel film. L'ennesima buona idea da copiare, secondo me.

Italia. Presto un Codice degli animali?

L'agenzia di stampa Asca riporta le dichiarazioni rilasciate ieri dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini nel corso di un convegno tenutosi a Roma. In sintesi è stata preannunciata la prossima emanazione di una legge quadro, una sorta di codice che armonizzerà le leggi in materia di tutela degli animali (nessuno escluso), leggi molto spesso frutto dell' emergenza. La qualità di vita dell'animale e il diritto alla salute dello stesso costituiranno i caposaldi della, ci si augura, imminente normativa. Seguiremo con interesse questa importante iniziativa.

Cina.A che punto è la legislazione a protezione degli animali.

Devo confessare che pur desiderando di dare un "taglio" italiano a questo blog le notizie relative ai diritti degli animali provenienti dal mondo in un certo modo mi "costringono" quotidianamente a riportare novità legislative anche al di fuori del Belpaese. Dopotutto questo fatto non è poi così negativo e dimostra che esiste un interesse planetario a questa tematica. Oggi un articolo della versione online del Shangay Daily approfitta della notizia occasione relativa a un censimento canino antecedente di un mese alla cattura e soppressione dei cani randagi per fornire informazioni sullo stato attuale della legislazione cinese in materia di welfare animale.
Pare che nel paese della Grande Muraglia sia stata realizzata la prima bozza di una legge a protezione degli animali che verrà sottoposta al governo entro la fine dell' anno corrente.
Al momento risulterebbero protette solo le specie in vie di estinzione mentre non sussitono pene per chi maltratta o uccide animali. Il disegno di legge prevede la pena fino a tre anni di reclusione per chi metterà in atto detti comportamenti. Il presidente della commissione legislativa , un professore universitario, si è dichiarato ottimista circa la conversione in legge del progetto. I tempi previsti? Dieci anni. A leggere queste dichiarazioni "ottimistiche "(corroborate - e va già bene- , si legge nell' articolo, dal supporto dei Cittadini della Rete) anche le lungaggini legislative italiane paiono essere qualcosa di poco conto.
Per eventuali commenti vi aspetto nel gruppo Diritto e Animali.

Francia. Nei secoli scorsi i ratti vincevano cause.


Mi è appena capitato di leggere una notizia che voglio condividere visto anche il mio post di ieri relativo alle vicende di Mambo. A quanto pare la Francia non è nuova a situazioni in cui l'animale potrebbe comparire in giudizio affiancato dal proprio avvocato. Nel caso di specie la presenza di gatti ha reso nullo un processo per evidente pericolo degli imputati roditori ai quali, peraltro, è stata impossibile la notifica della data del dibattimento.
Di seguito l'estratto dell' articolo in inglese che esula dalla curiosità in se ma ragiona sulla possibilità, non escludendola, in USA, di una capacità processuale degli animali :

"In 1510, the respected French lawyer Bartholomew Chassenée made his name by serving as legal counsel for a horde of rats. The rats stood accused of eating through the province's barley crop. But the trial was tainted, Chassenée argued, for two reasons: First, the court failed to properly notify the rodents of the trial date. And second, the defendants could not possibly appear in court when getting there entailed risking a run-in with a cat.

This scene may have taken place in Medieval Europe. But, if you believe Fox News host Glenn Beck, it could happen here too".

Svizzera. Avvocato degli animali? No, grazie.


Il tentativo di istituire un difensore degli animali parte dal luglio 2007 dopo una raccolta di firme. Nel 2006 il parlamento svizzero aveva respinto l'obbligo di creare un difensore degli animali per cantone.
Ora il no (quasi) definitivo è venuto prima dal Consiglio Nazionale e , in modo tacito, dal Consiglio degli Stati. Come riporta il portale della Svizzera Italiana "secondo Governo e parlamento il testo della Protezione svizzera degli animali, promotrice dell'iniziativa, è eccessivo. L'ultima parola spetterà al popolo, probabilmente il prossimo anno".
Sarebbe interessante sapere la vostra opinione in merito all'istituzione di un Avvocato degli animali in Italia magari su base provinciale. Un buon luogo dove discuterne è il forum su Diritto e Animali.

E adesso Mambo!

La settimana appena trascorsa ha visto, suo malgrado, protagonista della cronaca giudiziaria francese un cane di nome Mambo. La vicenda, terribile, del suo tentato rogo da parte di due giovani balordi pirenaici ha avuto una grande eco oltralpe tanto da interessare alle sue sorti, tra gli altri, Brigitte Bardot, Alain Delon e Zidane nonchè, in maniera massiccia, il popolo della Rete che tramite i social networks ha messo a disposizione un bel po' di denaro allo sfortunato animale per le cure e l'assistenza legale. E riguardo a quest'ultima vale la penda di fare due considerazioni. Infatti non solo l'episodio, deprecabile in se, ma i suoi risvolti giudiziari hanno animato i dibattiti transalpini.
Infatti Mambo è stato autorizzato dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Perpignan, a presenziare all'udienza in quanto parte lesa. I giudici francesi hanno tenuto a precisare che la presenza dello sfortunato cane non aveva alcun fine di tipo emotivo ma, bensì, quello di riconoscere il ruolo di parte offesa all' animale che aveva, così, il diritto ad assistere al processo. Le associazioni animaliste transalpine esultano considerato che, secondo il diritto francese, la normativa applicabile agli animali è quella delle cose mobili e, nel caso di specie, ci troveremmo di fronte a un semplice danneggiamento.
La mia opinione è che una parte processuale deve avere coscienza del proprio ruolo per cui difficilmente si può ipotizzare un futuro in cui i nostri amici animali potranno avere, per evidenti limiti, una capacità processuale piena. Certo è che se situazioni simili porteranno a una maggiore sensibilizzazione verso i diritti degli animali allora anche la partecipazione di Mambo al processo dei propri aguzzini è utile e benvenuta.
E voi che ne pensate? Vado ora ad aprire un forum di discussione al riguardo nel gruppo Diritto e animali. Attendo di conoscere le vostre opinioni.

Disegno di legge sull' ippoterapia.




E' da circa un anno e mezzo in corso di esame in commissione del Senato il disegno di legge relativo alla regolamentazione della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (quella che viene chiamata comunemente ippoterapia).

L’articolo 1 riconosce l’ippoterapia quale tecnica riabilitativa, l’articolo 2 disciplina l’obiettivo terapeutico ovvero l’elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, in cui vengono valutate anche le controindicazioni, da verificare periodicamente al fine della continuita`o dell’interruzione del trattamento stesso. L’articolo 3 dispone che l’ippoterapia venga svolta solo in centri che possiedano i requisiti stabiliti dal Ministero della salute con regolamento. L’articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute un Comitato tecnicoscientifico della terapia, con il compito di proporre ed aggiornare le attivita` e le disposizioni di cui alla legge. Il Comitato e` composto da tre docenti universitari nominati dall’ Istituto superiore di sanita`,da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell’universita` e della ricerca. L’articolo 5 definisce gli organici dei centri di terapia composti da un responsabile e da personale medico, tecnico ed amministrativo. L’articolo 6 prevede dispositivi assicurativi di garanzia, l’articolo 7 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano ed infine l’articolo 8 istituisce presso il Ministero della salute un fondo per l’avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano.

E se Fido mi facesse denunciare perchè abbaia troppo ? (Parte prima)

La presenza di animali in appartamenti all’interno di condomini è ormai molto diffusa.

Che accade se l’abbaiare del nostro cane reca disturbo agli altri condomini o vicini?

Naturalmente le regole di buon senso sono sempre valide per tutti ma se un vicino particolarmente sensibile ai rumori ( o, viceversa, un cane particolarmente loquace) ci portano in un’ aula di Giustizia quali saranno, verosimilmente, le decisioni che ci potremmo aspettare?

La casistica giudiziale recente segue due filoni: quello penale e quello civile.

In questo post esaminiamo le ipotesi in cui è stata invocata l’applicazione del diritto penale. Degli aspetti civili, secondo me più interessanti, ci occuperemo un’altra volta.

Si ha notizia di denunce di disturbo alla pubblica tranquillità ( art. 659 c.p.) che non hanno, in genere, trovato un accoglimento diffuso. La Prima sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 1394 del 6 marzo 2000) ha statuito che se i rumori prodotti dal cane non hanno disturbato una pluralità di persone ma solo un singolo vicino viene a mancare un elemento fondamentale per l’esistenza del reato (la pluralità di persone offese). A conclusioni simili era pervenuta la sentenza Cass. Pen. 1109 del 9 dicembre 1999 che così recita : "è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 I comma del Codice Penale che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (...) E’ necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al più un mero illecito civile ".

In tempi più recenti (Cass. VII Pen.) n.26107/2006 al contrario è stata ravvisata l’esistenza del reato con queste motivazioni: “secondo l’orientamento di questa corte e della dottrina prevalente oggetto della tutela penale preveduta dalla norma di cui all’art. 569 c.p., è l’ordine pubblico considerato nel suo particolare aspetto concernente la tranquillità pubblica.Tuttavia nel concetto di tranquillità pubblica parte della giurisprudenza e della dottrina suole comprendere anche la quiete privata, posto che anche quest’ultima deve essere inclusa nel concetto di ordine pubblico.Da ciò consegue che anche il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato de quo potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola o di più persone determinate (Cass. sez. V, 17 sett. 1987 n. 9862, Cancellier; Cass. sez. I, 12 mar. 1997, n. 2355, Pulatti).Nella fattispecie però tale problema non si pone perché l’abbaiare di cani specialmente di notte è fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte di rumore.

L’attitudine del rumore a disturbare il riposo delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia, ma può essere desunta dal giudice anche in base a fatti notori o a testimonianze”.

Come si usa dire in casi come questi la giurisprudenza è divisa.

E’ bene saperlo se si vuole denunciare il padrone di un cane che abbaia troppo frequentemente. E qui si torna al discorso iniziale: non è che il nostro Fido non stia bene e il suo abbaiare denunci un disagio che nessuna sentenza ma un buon veterinario potrà eliminare?

Twitter e comportamento illecito

Interessante articolo sull'argomento (in inglese). Sul comportamento diffamatorio ( anche del RT) è interessante questo estratto:
"This past May, Bonnen tweeted, "Who said sleeping in a moldy apartment was bad for you? Horizon realty thinks it's OK." Horizon Management Group took offense to Bonnen's tweet and filed suit against her in Cook County, Ill., on July 20, 2009. Horizon alleged that Bonnen's public tweet is libel per se and asked for damages in the amount of $50,000. Bonnen has since closed her Twitter account.
Generally, anyone who repeats someone else's statement is equally liable for defamation, if that person knew or had reason to know of the defamation".
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