Sequestro di gatto
Nessun animale ha subito violenza durante la scrittura di questo post.
Italia. Presto un Codice degli animali?
Cina.A che punto è la legislazione a protezione degli animali.
Francia. Nei secoli scorsi i ratti vincevano cause.

Mi è appena capitato di leggere una notizia che voglio condividere visto anche il mio post di ieri relativo alle vicende di Mambo. A quanto pare la Francia non è nuova a situazioni in cui l'animale potrebbe comparire in giudizio affiancato dal proprio avvocato. Nel caso di specie la presenza di gatti ha reso nullo un processo per evidente pericolo degli imputati roditori ai quali, peraltro, è stata impossibile la notifica della data del dibattimento.
Di seguito l'estratto dell' articolo in inglese che esula dalla curiosità in se ma ragiona sulla possibilità, non escludendola, in USA, di una capacità processuale degli animali :
"In 1510, the respected French lawyer Bartholomew Chassenée made his name by serving as legal counsel for a horde of rats. The rats stood accused of eating through the province's barley crop. But the trial was tainted, Chassenée argued, for two reasons: First, the court failed to properly notify the rodents of the trial date. And second, the defendants could not possibly appear in court when getting there entailed risking a run-in with a cat.
This scene may have taken place in Medieval Europe. But, if you believe Fox News host Glenn Beck, it could happen here too".
Svizzera. Avvocato degli animali? No, grazie.

Il tentativo di istituire un difensore degli animali parte dal luglio 2007 dopo una raccolta di firme. Nel 2006 il parlamento svizzero aveva respinto l'obbligo di creare un difensore degli animali per cantone.
E adesso Mambo!
La settimana appena trascorsa ha visto, suo malgrado, protagonista della cronaca giudiziaria francese un cane di nome Mambo. La vicenda, terribile, del suo tentato rogo da parte di due giovani balordi pirenaici ha avuto una grande eco oltralpe tanto da interessare alle sue sorti, tra gli altri, Brigitte Bardot, Alain Delon e Zidane nonchè, in maniera massiccia, il popolo della Rete che tramite i social networks ha messo a disposizione un bel po' di denaro allo sfortunato animale per le cure e l'assistenza legale. E riguardo a quest'ultima vale la penda di fare due considerazioni. Infatti non solo l'episodio, deprecabile in se, ma i suoi risvolti giudiziari hanno animato i dibattiti transalpini.Disegno di legge sull' ippoterapia.

E' da circa un anno e mezzo in corso di esame in commissione del Senato il disegno di legge relativo alla regolamentazione della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (quella che viene chiamata comunemente ippoterapia).
L’articolo 1 riconosce l’ippoterapia quale tecnica riabilitativa, l’articolo 2 disciplina l’obiettivo terapeutico ovvero l’elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, in cui vengono valutate anche le controindicazioni, da verificare periodicamente al fine della continuita`o dell’interruzione del trattamento stesso. L’articolo 3 dispone che l’ippoterapia venga svolta solo in centri che possiedano i requisiti stabiliti dal Ministero della salute con regolamento. L’articolo 4 istituisce presso il Ministero della salute un Comitato tecnicoscientifico della terapia, con il compito di proporre ed aggiornare le attivita` e le disposizioni di cui alla legge. Il Comitato e` composto da tre docenti universitari nominati dall’ Istituto superiore di sanita`,da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell’universita` e della ricerca. L’articolo 5 definisce gli organici dei centri di terapia composti da un responsabile e da personale medico, tecnico ed amministrativo. L’articolo 6 prevede dispositivi assicurativi di garanzia, l’articolo 7 detta disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano ed infine l’articolo 8 istituisce presso il Ministero della salute un fondo per l’avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano.
E se Fido mi facesse denunciare perchè abbaia troppo ? (Parte prima)
La presenza di animali in appartamenti all’interno di condomini è ormai molto diffusa.
Che accade se l’abbaiare del nostro cane reca disturbo agli altri condomini o vicini?
Naturalmente le regole di buon senso sono sempre valide per tutti ma se un vicino particolarmente sensibile ai rumori ( o, viceversa, un cane particolarmente loquace) ci portano in un’ aula di Giustizia quali saranno, verosimilmente, le decisioni che ci potremmo aspettare?
La casistica giudiziale recente segue due filoni: quello penale e quello civile.
In questo post esaminiamo le ipotesi in cui è stata invocata l’applicazione del diritto penale. Degli aspetti civili, secondo me più interessanti, ci occuperemo un’altra volta.
Si ha notizia di denunce di disturbo alla pubblica tranquillità ( art. 659 c.p.) che non hanno, in genere, trovato un accoglimento diffuso. La Prima sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 1394 del 6 marzo 2000) ha statuito che se i rumori prodotti dal cane non hanno disturbato una pluralità di persone ma solo un singolo vicino viene a mancare un elemento fondamentale per l’esistenza del reato (la pluralità di persone offese). A conclusioni simili era pervenuta la sentenza Cass. Pen. 1109 del 9 dicembre 1999 che così recita : "è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 I comma del Codice Penale che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (...) E’ necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell'imputato integra tutt'al più un mero illecito civile ".
In tempi più recenti (Cass. VII Pen.) n.26107/2006 al contrario è stata ravvisata l’esistenza del reato con queste motivazioni: “secondo l’orientamento di questa corte e della dottrina prevalente oggetto della tutela penale preveduta dalla norma di cui all’art. 569 c.p., è l’ordine pubblico considerato nel suo particolare aspetto concernente la tranquillità pubblica.Tuttavia nel concetto di tranquillità pubblica parte della giurisprudenza e della dottrina suole comprendere anche la quiete privata, posto che anche quest’ultima deve essere inclusa nel concetto di ordine pubblico.Da ciò consegue che anche il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato de quo potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola o di più persone determinate (Cass. sez. V, 17 sett. 1987 n. 9862, Cancellier; Cass. sez. I, 12 mar. 1997, n. 2355, Pulatti).Nella fattispecie però tale problema non si pone perché l’abbaiare di cani specialmente di notte è fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte di rumore.
L’attitudine del rumore a disturbare il riposo delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia, ma può essere desunta dal giudice anche in base a fatti notori o a testimonianze”.
Come si usa dire in casi come questi la giurisprudenza è divisa.
E’ bene saperlo se si vuole denunciare il padrone di un cane che abbaia troppo frequentemente. E qui si torna al discorso iniziale: non è che il nostro Fido non stia bene e il suo abbaiare denunci un disagio che nessuna sentenza ma un buon veterinario potrà eliminare?